Giurisprudenza e Prassi

IL CONTRATTO D'APPALTO STIPULATO CON LA P.A. PRIVO DI FORMA SCRITTA È AFFETTO DA NULLITÀ ASSOLUTA, NON SANABILE DA ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO

TRIBUNALE DI AVELLINO SENTENZA 2026

In tema di contratti della Pubblica Amministrazione, il requisito della forma scritta è prescritto a pena di nullità e richiede la redazione di un apposito documento contenente la manifestazione di volontà dell'organo rappresentativo dell'Ente.

"In assenza di un valido contratto redatto per iscritto tra le parti, dunque, la condotta posta in essere dal contraente nei confronti della P.A. non assume alcun rilievo giuridico contrattuale. È, infatti, necessaria, a pena di nullità, la redazione di un apposito documento, recante, tra l’altro, «la sottoscrizione del titolare dell’organo assegnatario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi. Da ciò discende che il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti» (Cass. civ., sez. II, n. 29237/2023).".

Il riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. «è inidoneo a sanare un contratto nullo, qual è quello posto a fondamento della pretesa azionata», restando ferma la presunzione assoluta di conoscenza delle norme imperative di legge in capo al contraente privato.

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