I CONTRATTI DELLA P.A. DEVONO RIVESTIRE LA FORMA SCRITTA A PENA DI NULLITA' (17)
I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che è inammissibile la conclusione degli stessi per facta concludentia o attraverso il mero invio di fatture. Il riconoscimento di debito effettuato dall’ente non costituisce sanatoria del contratto nullo per difetto di forma e non inverte l’onere della prova in ordine alla validità del titolo genetico dell'obbligazione.
“i contratti della P.A. richiedono, per essere fonti di obblighi vincolanti per la P.A. stessa, la forma scritta ad substantiam”; “il detto riconoscimento [di debito] non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della P.A., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta 'ad substantiam'” (cfr. Cass. 15303/2022; Cass. 638/19).
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