Giurisprudenza e Prassi

FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM E ONERE PROBATORIO NEGLI APPALTI PUBBLICI (16)

TRIBUNALE DI AVEZZANO SENTENZA 2026

In tema di appalti e servizi resi alla Pubblica Amministrazione, l'Operatore Economico che vanti un credito ha l'onere di produrre il contratto stipulato in forma scritta, restando irrilevante l'emissione di fatture o la produzione di atti di riconoscimento del debito ove questi siano privi di sottoscrizione autentica o formalmente disconosciuti.

"I contratti con la Pubblica Amministrazione devono necessariamente essere stipulati ad substantiam in forma scritta... la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date" (con richiamo a Cass. Civ. Sez. I sent. 142/2020 e Cons. Stato Sez. V n. 3575/2019). "Nel processo di cognizione che fa seguito all’opposizione a decreto ingiuntivo la fattura non è una prova a favore di chi l’ha emessa" (Cass. n. 5573/1997).

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