Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTI CON LA P.A.: FORMA SCRITTA A PENA DI NULLITA' (11)

CORTE APPELLO DELL'AQUILA SENTENZA 2025

A parere del Collegio, le doglianze mosse alla sentenza del Tribunale di Chieti in punto di necessità della forma scritta ad substantiam dei contratti tra imprese e P.A. non tengono conto del quadro normativo di riferimento della legislazione italiana in tema di contabilità pubblica e del Codice degli appalti pubblici, ratione temporis applicabili, nonché della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto.

Come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638), l'Azienda Sanitaria Locale in questione è comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. 17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici, applicabile alla controversia in esame ratione temporis). Pertanto, non può che derivarne che i contratti dell'A.S.L., odierna ricorrente, quale "amministrazione aggiudicatrice" (v. art. 3, co. 25, d.lgs. n. 163/06) per l'acquisizione di prodotti farmaceutici, restassero assoggettati alla disciplina del citato codice dei contratti pubblici, ed in particolare a quella dettata dalla Parte II, Titolo I, trattandosi di contratto di rilevanza comunitaria.

Conseguentemente, avrebbe dovuto procedersi all'individuazione del contraente con una delle modalità previste dall'art. 54, e il contratto avrebbe dovuto stipularsi ai sensi dell'art. 11, co. 13 (nel testo previgente alla novella apportata dall'art. 6, co. 3, del d.l. 18.10.2012, n. 179, conv. con modd. dalla 1. 17.12.2012, n. 221): ossia "mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante"” (Corte Cass. Sen. 24640/2016, in parte motiva).

La Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che: “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass. 22537/2007). Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr. Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005)” (Cass. Civ. Ord. n. 8244/2019, in parte motiva).

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
PROGRAMMA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. oooo) del Codice: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui...