Giurisprudenza e Prassi

PREVALENZA DELLA DEFINIZIONE SOLLECITA DEL MERITO SULLA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'AGGIUDICAZIONE (55.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Ordinanza 2024

Le esigenze cautelari dedotte dalla parte ricorrente avverso gli atti di una procedura di gara possono essere adeguatamente soddisfatte, all'esito del bilanciamento dei contrapposti interessi, mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con conseguente fissazione dell'udienza pubblica senza la previa concessione della sospensiva.

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