Giurisprudenza e Prassi

RIPARTIZIONE DEI COSTI NELLA FINANZA DI PROGETTO: L'ENTE NON PUO' CHIEDERE IL RIMBORSO DI SPESE GIA' STANZIATE E/O NON PREVISTE DALLA CONVEZIONE (92)

TRIBUNALE DI LECCE SENTENZA 2026

È infondata la pretesa dell'Amministrazione concedente di ottenere dal concessionario il rimborso delle spese amministrative sostenute per l'espletamento della gara (nella specie: compensi commissione giudicatrice, supporto al RUP per adempimenti burocratici, spese di pubblicità), qualora tali voci non siano espressamente previste nella convenzione come oneri a carico del privato. La generica previsione del Piano Economico Finanziario che pone l'investimento a carico del promotore non estende l'obbligo di rimborso alle spese di funzionamento della procedura selettiva, le quali, salvo diversa specifica pattuizione, restano a carico della Stazione Appaltante.

"Nessuna previsione in tal senso emerge, inoltre, dalla convenzione stipulata che riguarda la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dell’impianto sportivo, non le spese già stanziate e sostenute dall’amministrazione per lo svolgimento della gara d’appalto".

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