Giurisprudenza e Prassi

INTERPRETAZIONE LEX SPECIALIS - FAVOR PARTECIPATIONIS

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2021

Avuto riguardo al caso di specie, dal testo della lettera d’invito laddove prevede “qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione SOA nelle categorie specializzate di riferimento OG9, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30 è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l’esclusione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 ed all’art. 1, co. 18, del D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.06.2019, n. 55”, non sono obiettivamente desumibili profili equivoci, ambigui o travisabili. Il significato immediato che letteralmente si ricava da tale disposizione è quello secondo cui da un lato la sanzione dell’espulsione consegue all’omissione della dichiarazione di subappalto e, dall’altro lato, stante il riferimento alle “predette” lavorazioni, la dichiarazione dell’intendimento di subappaltarle deve aver riguardo, nello specifico, alle categorie specializzate di riferimento, le quali richiedono per legge la speciale abilitazione, OG9, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30, e non genericamente alla categoria prevalente OG1, come invece avvenuto nella fattispecie in esame. Una diversa lettura della disposizione della lex specialis, proprio in quanto di per sé non giustificata da un’obiettiva incertezza del suo significato letterale, risulta preclusa: e, si badi, ciò non solo in quanto un’interpretazione logico sistematica contrasterebbe con la regula iuris dell’in claris non fit interpretatio, codificata dal citato art. 12 delle preleggi, ma anche al fine di evitare che la via del procedimento ermeneutico conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale e, in definitiva, in modo da non pervenire ad un’inammissibile disapplicazione della lex specialis (cfr. C.d.S., sez. V, n. 8167/2019; C.d.S., sez. V, n. 4307/2017). Invero, diversamente argomentando, la tendenziale certezza e stabilità della disposizione normativa potrebbe essere compromessa da letture di carattere personale, delle quali non si può escludere aprioristicamente l’intento di perseguire interessi non coincidenti con quelli che la regola intende tutelare (cfr. C.d.S., sez. V, n. 2130/2020): interessi che, nella fattispecie, vertendosi in materia di gare pubbliche, comprendono anche l’interesse dei concorrenti a che la procedura sia rigorosamente soggetta al principio della parità del loro trattamento da parte dell’Amministrazione. Infatti, il principio che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, ha carattere residuale e, come si è detto, non trova giustificata applicazione a fronte del significato inequivoco della disposizione in questione, non essendo possibili più interpretazioni della clausola medesima. In altri termini, pur considerando il principio del favor partecipationis, all’interprete, diversamente da quanto pretenderebbe l’Amministrazione, non è consentito considerare tamquam non esset la portata della sanzione dell’esclusione che inequivocabilmente consegue, alla stregua della lettera d’invito, alla mancata dichiarazione di subappalto specificamente riferita alle categorie specializzate, comportanti l’abilitazione, OG9, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30.

In definitiva, anche a non voler considerare il disposto di cui all’art. 26, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 che impone ai concorrenti ai fini del ricorso al subappalto l’indicazione espressa delle “lavorazioni” e delle “categorie”, in ogni caso la dichiarazione specifica a riguardo della categoria OG9 non risulta “ridondante” o “superflua” come viceversa sostenuto dalla Stazione Appaltante, tra l’altro in via del tutto contraddittoria attesa la stigmatizzazione del proprio errore da parte dell’Amministrazione medesima sul fac simile di dichiarazione di subappalto.


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