Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI ANALOGHI – MEDESIMO SETTORE OGGETTO DI GARA - NON IMPLICA IDENTITA'

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2022

Con un terzo motivo di ricorso, la ricorrente afferma che la A…. S.r.l. non disporrebbe dei requisiti minimi di partecipazione di carattere economico finanziario, in quanto le fatture presentate dalla predetta, relative ad attività di filtrazione e depurazione dell’aria e non dell’acqua, non riguarderebbero i “medesimi servizi” oggetto di gara e, conseguentemente, non servirebbero ad integrare il prescritto requisito di capacità economico finanziaria.

Anche tale censura è destituita di fondamento.

La richiesta di dimostrazione del possesso del requisito del c.d. fatturato specifico si sostanzia nell’opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. La ratio legis è quella di soddisfare sia un requisito di natura finanziaria che di natura tecnica, individuando un operatore economico che possegga precedenti esperienze nel medesimo ambito.

È, dunque, la stessa disciplina normativa generale del codice dei contratti a chiarire in modo espresso ed inequivoco che il fatturato rilevante per i fini considerati è quello realizzato “nel settore oggetto di gara”, e non esclusivamente nei servizi “identici o coincidenti” con quelli nominalmente richiamati negli atti della specifica procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato n. 2098/2015).

Ad ogni modo, giurisprudenza unanime ha precisato che, qualora il bando di gara imponga il possesso del requisito del fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti all’oggetto dell’appalto, le precedenti esperienze utili alla dimostrazione del requisito della capacità tecnico-professionale, anche se non identiche a quelle oggetto dell’appalto, valgono a tal fine qualora siano collegate secondo un criterio di analogia o inerenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066).

Con riguardo alla vicenda in esame, le fatture relative ad attività di depurazione e controllo dell’aria riguardano esperienze lavorative senz’altro collegate “secondo un criterio di analogia e inerenza” a quelle oggetto dell’appalto riguardanti depurazione e controllo dell’acqua.

Del resto, intendendo in senso massimalista il requisito del c.d. fatturato specifico, esso finirebbe ex absurdo per essere inteso nel senso di restringere la platea dei potenziali concorrenti, al limite, solo ed esclusivamente al precedente gestore del servizio, quale unico soggetto ad avere un fatturato univocamente ed effettivamente orientato alla gestione dello specifico servizio messo a gara. Ma è ovvio che tale interpretazione non potrebbe essere giuridicamente condivisibile, venendo - ove mai ad essa si accedesse - ad azzerarsi ogni logica di apertura partecipativa delle gare e, conseguentemente, ogni effettivo rispetto del principio di concorrenzialità.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente contestava che A…. non possedesse il requisito di capacità economico finanziaria dell’art. 9.2 del disciplinare di gara, in base al quale il concorrente per partecipare “deve aver svolto negli ultimi tre esercizi un fatturato minimo di euro 2.000.000,00 iva esclusa”.

La ricorrente sosteneva, in particolare, che il contratto di avvalimento, che la A…. stipulava con la società ………. per integrare il requisito nella misura di 599.633,00, sarebbe nullo in quanto il corrispettivo previsto dal relativo contratto di avvalimento - previsto pari a euro 462,69 - sarebbe irrisorio.



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