Giurisprudenza e Prassi

FATTURATO SPECIFICO - REQUISITO DI NATURA ECONOMICA - FINANZIARIA (83.1.b)

TAR MARCHE SENTENZA 2021

“Secondo la costante giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1120; sez. V, 1 luglio 2020, n. 4220):

a) il fatturato specifico va qualificato come requisito di carattere economico-finanziario e non risorsa tecnica, atteso che l'art. 83, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere "che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto" e, correlativamente, l'allegato XVII ("Mezzi di prova dei criteri di selezione") prescrive, nella parte I, dedicata alla capacità economica e finanziaria, che questa possa essere provata mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2018, n. 4396). Tale soluzione, del resto, è conforme all'art. 58 § 3 della dir. 2014/24/UE, alla cui stregua, "per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto" e che "a tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere in particolare che gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto";

b) diversamente, le "esperienze necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità" costituiscono, in base all'art. 58 § 4 della richiamata direttiva, un requisito che può essere richiesto per dimostrare una adeguata capacità tecnica professionale e che deve essere comprovato "da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza". Le specifiche capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa in gara (il c.d. know how), che presuppongono non solo il possesso di risorse umane e tecniche da impiegare immediatamente nell'espletamento del servizio, ma anche il possesso dell'esperienza, costituiscono quindi l'insieme del "saper fare" e delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza”.

E’ stato altresì precisato in giurisprudenza che, qualora il bando di gara imponga il possesso del requisito del fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti all'oggetto dell'appalto, le precedenti esperienze utili alla dimostrazione del requisito della capacità tecnico-professionale, anche se non identiche a quelle oggetto dell'appalto, devono essere pur sempre collegate secondo un criterio di analogia o inerenza (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066; Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2015, n. 4425; Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1568; Cons. Stato, sez V, 5 settembre 2014, n. 4529).

2.1.3. Nel caso in esame, il disciplinare richiede la dimostrazione della solidità economica dell’operatore attraverso il possesso di un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto (sistemi di bigliettazione elettronica).

Ebbene, come precisato dalla stessa ricorrente a pagina 2 della memoria depositata in data 11 gennaio 2021, “l’oggetto del contratto di cui trattasi è indicato nel penultimo capoverso di pag. 7/78 e concerne la fornitura dei sottosistemi AFC (Automatic Fare Collection), in italiano sistema di bigliettazione elettronica. Non si discute quindi che Thales Italia e per essa RCS, sua avente causa, abbia avuto incarico di realizzare a Dubai un sistema del genere di quello di cui è causa. Ciò che si intende evidenziare è che dalle fatture prodotte in gara non è in alcun modo possibile evincere che esse integrino il requisito di cui al punto 4.1 del disciplinare”.

L’assunto contenuto nell’ultimo capoverso, tuttavia, non convince.

Le fatture in questione non possono essere differenziate sulla base della specifica prestazione per la quale sono state emesse; esse vanno, invece, valutate in relazione al contratto al quale fanno riferimento, il cui oggetto, per espressa ammissione della ricorrente, è sicuramente inerente al settore di attività dell’appalto in questione. Pertanto, anche le fatture emesse con riguardo a prestazioni propedeutiche o accessorie - e comunque necessarie - non possono che essere valutate come riferibili al medesimo contratto unitariamente considerato e quindi rilevare al fine della dimostrazione del fatturato specifico; ciò tanto più che quest’ultimo, per chiara disposizione del disciplinare, è inteso quale indice della capacità e solidità economica e finanziaria dell’operatore, piuttosto che come un vero e proprio requisito di capacità tecnica (Consiglio di Stato, sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436).



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AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
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