Giurisprudenza e Prassi

FATTURATO SPECIFICO NEL SETTORE DI GARA - REQUISITO TECNICO-PROFESSIONALE (83)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2022

L'art. 83 d. lgs. n. 50/16 e l'allegato XVII del codice, ivi richiamato, distinguono infatti tra i requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b d. lgs. n. 50/16) e di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lettera c d. lgs. n. 50/16).

Ai fini della prova dei requisiti di capacità economica e finanziaria la stazione appaltante può richiedere che gli operatori economici dimostrino un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto, fermo restando che tale fatturato non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate e che, comunque, in ogni caso in cui è richiesto un fatturato minimo annuo, ne siano indicate le ragioni nei documenti di gara (art. 83 commi 4 e 5 d. lgs. n. 50/16).

Per comprovare la capacità tecnica e professionale, poi, le stazioni appaltanti "possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano sia le risorse umane e tecniche, sia l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità" (art. 83 comma 6 d. lgs. n. 50/16).

L'Allegato XVII parte II, richiamato dall'art. 86 comma 5 d. lgs. n. 50/16, consente alle stazioni appaltanti di pretendere, a tal fine, "un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima".

Le disposizioni ora esaminate distinguono, pertanto, come evidenziato anche dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 26/11/2020, n.7436; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, n. 08327/2018), nettamente la disciplina dei requisiti di capacità economica e finanziaria rispetto a quelli di capacità tecnica e professionale.

Per i primi l'art. 83 d. lgs. n. 50/16 prevede come parametro di riferimento il "fatturato minimo annuo" che non può essere di importo superiore al doppio del valore stimato dell'appalto e per la cui richiesta è previsto uno specifico onere motivazionale in capo alla stazione appaltante.

Anche per la prova dei requisiti di capacità tecnica e professionale il codice consente di utilizzare il fatturato, ma tale parametro deve essere rapportato non già al singolo (e magari ultimo) anno, come per la capacità economica e finanziaria, ma all'ultimo triennio con possibilità di estendere l'arco temporale di riferimento, ove necessario; ciò, in quanto, attraverso il requisito di capacità tecnica e professionale, la stazione appaltante mira ad accertare non già la solidità economica dell'affidataria ma la sua idoneità tecnica ed organizzativa ai fini dell'esecuzione dell'appalto che può essere desunta solo dallo svolgimento di servizi analoghi per un periodo di tempo più lungo di quello cui è riferito il fatturato relativo alla capacità economica e finanziaria.

Ne consegue che l'esperienza è da qualificarsi senza dubbio come manifestazione di capacità tecnico-professionale e, d'altronde, la sua specificità è quella di attestare, attraverso precedenti esperienze, che l'operatore economico sia in condizioni di eseguire le prestazioni professionali richieste per l'esecuzione del contratto" (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, 19.11.2018, n. 6689).

Pertanto, non si può che condividere l'interpretazione della previsione capitolare emergente dal suo univoco dato letterale, chiaramente deponente circa la necessità che il volume d'affari, nella misura richiesta dalla legge di gara per il periodo di riferimento (2017-2019), dovesse essere conseguito mediante la percezione di corrispettivi nell'esercizio dell'attività oggetto dell’appalto ovvero di servizi analoghi.

In proposito, soccorre la giurisprudenza amministrativa riguardante il possesso del requisito del "fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto" così attualmente codificato dall'art. 83, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Si è, in particolare, precisato che, "quando il bando prevede l'ammissione esclusivamente delle imprese che hanno prodotto negli anni precedenti un determinato fatturato non globale, ma specificamente attinente a rapporti identici o analoghi a quello da instaurare in esito al procedimento, la stazione appaltante non richiede un requisito di natura finanziaria (per la quale si provvede, ad esempio, con il richiamo al fatturato globale), ma un requisito di natura tecnica (consistente nel possesso di precedenti esperienze che consentono di fare affidamento sulla capacità dell'imprenditore di svolgere la prestazione richiesta)" (così, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 864), evidentemente finalizzato a garantire che la selezione venga svolta tra concorrenti che diano prova di adeguata affidabilità nell'espletamento di un determinato servizio, per aver avuto precedenti esperienze nel settore di attività oggetto di gara o in settori analoghi (cfr. Cons. Stato, V, 6 aprile 2017, n. 1608; nonché già Cons. Stato, V, 28 luglio 2015, n. 3717 e 25 giugno 2014, n. 3220); con la precisazione che, pur rilevando l'identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni (Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2227).

Coerentemente con la finalità appena detta, lo stesso art. 83, al comma 7 prevede che la dimostrazione del requisito sia fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4, vale a dire - per quanto qui rileva - mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del codice.

La prova del possesso dei requisiti può essere data, dagli operatori economici che per fondati motivi non siano in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, mediante ogni documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante, sebbene tale possibilità non obliteri l’esigenza che tale prova debba vertere sui requisiti così come definiti ed individuati negli atti di gara dalla stazione appaltante: quest'ultima, invero, rimane titolare del potere discrezionale di individuare, in relazione all'oggetto della gara, i requisiti di capacità per l'ammissione alle gara stessa, e di conseguenza la massima concessione che può essere riconosciuta allo scopo di favorire la più ampia partecipazione delle imprese non in grado di produrre proprio la documentazione richiesta dal bando consiste nell'ammettere le stesse a dimostrare, con documenti di natura diversa, le medesime circostanze che i documenti indicati dalla stazione appaltante sono in grado di dimostrare. Pertanto, se - come nel caso di specie - gli atti di gara indicano tra i requisiti di capacità economica e finanziaria il possesso di un determinato fatturato correlato ad un determinato periodo di tempo, si deve ammettere che la partecipante dimostri il possesso del requisito avvalendosi di tutti quei documenti idonei a dimostrare l'effettivo conseguimento di ricavi utili ad integrare il fatturato specifico richiesto (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 10/12/2018, n. 6943).

Applicando i riportati principi all’odierna fattispecie, la documentazione presentata, anche nella presente fase contenziosa, dall’aggiudicataria, vale a dire le fatture emesse per i servizi precedentemente eseguiti al fine di dimostrare il conseguimento del fatturato specifico e le corrispondenti dichiarazioni rese ai fini del pagamento dell’IVA, è pienamente idonea a comprovare il possesso del contestato requisito di capacità economico-finanziaria con riguardo al triennio anteriore all’indizione della gara, non rilevando in senso contrario la mancata approvazione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, del bilancio di esercizio relativo all’anno solare 2019.

In ordine a tale contestazione specificamente stigmatizzata dalla ricorrente, il Collegio non può che rilevarne l’inconferenza, atteso che il bilancio consuntivo costituisce un atto ricognitivo della situazione economico-patrimoniale della società maturata prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Pertanto, la data di approvazione del bilancio del 2019 non assume rilevanza ai fini della decisione, avendo correttamente la stazione appaltante consentito all'aggiudicataria di dimostrare il conseguito fatturato mediante l’esibizione della sopra menzionata documentazione.

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