Giurisprudenza e Prassi

REQUSITI SPECIALI – FATTURATO GLOBALE - PERIODO DI RIFERIMENTO - TRIENNIO ANTECEDENTE (83)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2021

Secondo l’assunto della ricorrente, il R.T.I. aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso, “stante il mancato deposito” del bilancio relativo all’anno 2019 da parte delle società componenti il medesimo Raggruppamento, necessario per comprovare il requisito del fatturato realizzato “negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando”, di cui al punto 4.3 lett. d) del Disciplinare. In tal senso, sempre secondo il costrutto di parte ricorrente, si appaleserebbe illegittimo l’operato della Stazione appaltante, la quale, “anziché escludere dalla procedura dette società, con nota del 10.11.2020 ha chiesto al RTI di produrre copia dei bilanci relativi all’esercizio finanziario 2016”.

La censura è priva di fondamento.

Al punto 5.2.3 del Disciplinare, rubricato “Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione”, è precisato che la comprova del requisito relativo al fatturato globale complessivo, di cui al paragrafo 4.3 lett. d), avviene mediante la produzione dei “bilanci delle società di capitali corredati della nota integrativa”. Per quanto concerne il bilancio relativo all’anno 2019, come correttamente osservato dalla stessa ricorrente, in ragione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, l’art. 106, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

La scadenza del termine per l’approvazione del bilancio del 2019 è stata, dunque, prorogata a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e, dunque, al 30 giugno 2020, con conseguente termine per il deposito al 30 luglio 2020. Nel caso di interesse, il bando di gara è stato pubblicato il 27 maggio 2020, con termine per la presentazione delle offerte inizialmente fissato al 26 giugno 2020, poi prorogato al 6 luglio 2020. È, pertanto, palese che sia al momento della pubblicazione del bando, sia al momento in cui è spirato il termine per la presentazione delle offerte, non era ancora scaduto il termine ultimo per il deposito del bilancio relativo all’anno 2019 (30 luglio 2020). Legittimo e ragionevole è stato il comportamento di AQP la quale ha ammesso, in sede di bando, la possibilità di prendere in considerazione il triennio 2017-2019, atteso che non era possibile escludere a priori che qualcuno dei partecipanti, avendo provveduto al deposito del bilancio prima del termine per la partecipazione alla gara, fosse in grado di attestare il proprio fatturato per l’anno 2019. In ogni caso, tenuto conto del descritto sfasamento delle scadenze, è stato altrettanto ragionevole avere consentito all’aggiudicataria – che al momento della partecipazione alla gara non aveva ancora depositato il bilancio, non essendo scaduto il relativo termine – di individuare il triennio di riferimento per l’attestazione del fatturato nell’intervallo 2016-2018.

Un caso analogo è stato recentemente affrontato anche dalla giurisprudenza e risolto nel senso sopra esposto (cfr.: TAR Sicilia – Catania sez. II, 24 giugno 2020, n. 1467). Nella pronuncia è, tra l’altro, affermato che tale modus operandi non comporta alcuna “disparità di trattamento tra i partecipanti, in quanto tale più ampio riferimento, ha garantito il rispetto del principio – caposaldo della disciplina nazionale ed europea degli appalti pubblici – del favor partecipationis, senza tuttavia compromettere l’affidabilità delle attestazioni rilasciate”. Il tutto, in linea anche con il disposto di cui all’art. 83 del Codice, che “stabilisce per tutti i requisiti e le capacità valevoli come criteri di selezione (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali), oltre al principio di proporzione quello della valorizzazione dell’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti”.

Nello stesso senso, si è anche espressa l’ANAC, con la Delibera n. 501 del 5 giugno 2019, in linea con quanto dalla stessa già affermato nella Determinazione n. 5 del 21 maggio 2009 (recante “Linee guida per l’applicazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006”). In particolare, l’Autorità ha chiarito che, “nel bando occorre sempre individuare il triennio di riferimento, eventualmente prevedendo, a discrezione del concorrente, la scelta dell’ultimo anno del triennio oggetto di dichiarazione, in relazione al periodo in cui cade la pubblicazione del bando di gara”. Infatti, “se la data di pubblicazione del bando di gara cade in un periodo in cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione” dei bilanci “è assolutamente corretto” che il concorrente documenti il possesso del requisito, riferendosi al triennio il cui ultimo anno coincide con l’ultimo bilancio depositato al momento della pubblicazione del bando di gara medesimo.

Inoltre, il menzionato paragrafo 4.3 lett. d), del Disciplinare di gara, in relazione al requisito in parola, stabilisce che i concorrenti devono dimostrare di “Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2017-2019), un fatturato globale complessivo (somma del fatturato di ciascuno dei tre anni) pari a 2 volte l’importo a base d’asta” e, dunque, pari da almeno € 16.863.300. Anche volendo, per mera ipotesi, escludere dal calcolo l’anno 2019 e non considerare l’anno 2016, il fatturato complessivo del R.T.I. aggiudicatario risulterebbe pari a € 29.638.363, dunque ampiamente superiore a detto limite minimo. Ne deriva l’assoluta irrilevanza – oltre che la dimostrata infondatezza – dei motivi aggiunti.


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