Giurisprudenza e Prassi

SUBAPPALTO TRA SOGGETTI PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE: DISCIPLINATO DAL CODICE CIVILE E IMPRONTATO AL PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ DI FORMA

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, il rapporto di subappalto intercorrente tra soggetti privati conserva natura privatistica, con la conseguenza che la prova del conferimento dell'incarico e dell'esecuzione delle opere può essere fornita con ogni mezzo, inclusi i documenti di cantiere (verbali del Coordinatore per la sicurezza) e le deposizioni testimoniali, non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam.

"Ai fini della prova del rapporto contrattuale non è decisivo il fatto che l’incarico non sia stato conferito con atto scritto. Il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche (Cass. 7401/2020, Cass. 19296/2018, Cass. 8384/2020). L’appalto tra soggetti privati è, in via generale, un contratto a forma libera, la cui conclusione può risultare anche da contegni concludenti; la relativa prova può essere tratta da documenti, dichiarazioni testimoniali e presunzioni, nel loro complessivo apprezzamento (Cass.civ. sez. II, 26/01/2023, n. 2386)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)