Giurisprudenza e Prassi

SUBAPPALTO: IL CONTRATTO SOTTOSCRITTO DALLE PARTI COSTITUISCE L'UNICA FONTE DI REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO E PREVALE SU PRECEDENTI OFFERTE RIMASTE PRIVE DI ACCETTAZIONE

TRIBUNALE DI BENEVENTO SENTENZA 2026

In presenza di un contratto di subappalto formalizzato per iscritto, l'offerta economica precedente non sottoscritta dall'appaltatore non produce effetti vincolanti, neppure se seguita dall'esecuzione delle prestazioni, in quanto assorbita dalla successiva volontà negoziale documentata. In caso di contestazione del rapporto creditorio, la fattura commerciale non costituisce prova della pretesa ma mero indizio, gravando sul creditore l'onere di provare il fatto costitutivo fondato su un titolo valido.

"Orbene, sul punto, non è risultata ammissibile la prova testimoniale in ragione della vigenza dell’art. 2722 c.c., ovvero: “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”. Ad onor del vero, l’offerta n. 47 precede di due giorni la stipula del contratto di subappalto; inoltre, le prestazioni ivi contenute rientrano nell’ambito delle lavorazioni indicate nella gara di appalto aggiudicata con Determina n. 80246 del 26/5/2021 dal per l’Agenzia del Demanio – motivo per il quale è stato stipulato il contratto di subappalto. I richiami a tale gara pubblica sono, in effetti, molteplici nell’ambito del contratto del 30.03.22 e dall’interpretazione del contratto ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c. non vi sono molti dubbi circa il fatto che nella pattuizione di € 8.000,00 si riferisse alle analisi tecniche necessarie per tale gara aggiudicata dal [...] . Il fatto che l’offerta n. 47 non sia in alcun modo sottoscritta dal e sia stata interamente disconosciuta non consente di ritenere in alcun modo formato l’elemento imprescindibile del consenso delle parti attorno a tale scrittura privata.

Neppure soccorre, in tal senso, la fattura n. 55-23 emessa dall’opposta e ritenuta altro elemento valido a sostenere la pretesa creditoria. Avendo riguardo al valore probatorio delle fatture, non si può non riportare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (ex plurimis Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462)."

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