SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA: L'ORDINANZA URGENTE EMESSA NELLE MORE DELL'INDIZIONE DI UNA NUOVA GARA NON COSTITUISCE PROROGA MA PROVVEDIMENTO AUTORITATIVO AUTONOMO CON ANNESSA OBBLIGAZIONE CORRISPETTIVA
In tema di appalti pubblici di servizi, l'ordinanza contingibile e urgente emessa per garantire l'igiene pubblica nelle more dell'indizione di una nuova gara non costituisce proroga negoziale del precedente appalto, ma provvedimento autoritativo autonomo idoneo a far sorgere un'obbligazione corrispettiva.
"Avendo la detta ordinanza disposto il prolungamento dei servizi per ulteriori 6 mesi ha riguardato anche il servizio e il corrispettivo per il mese di giugno 2021, oggetto del presente giudizio.
L’ordinanza contingibile e urgente de quo (peraltro mai posta nel nulla, né in via di autotutela dall’ente, nè dal giudice amministrativo, e quindi per i noti principi perfettamente efficace) determina l'insorgere di un’obbligazione ex lege di natura pubblicistica, sia in capo alla società gestrice del servizio che in capo alla Pubblica Amministrazione, basata sull’esercizio del potere autoritativo affidato dalla legge all’organo competente e non sull'autonomia contrattuale delle parti.
Giurisprudenza amministrativa e civile ha delineato i seguenti tratti dell’istituto che qui si condividono in pieno:
a) fonte dell’obbligazione non è il contratto, poiché il contratto d'appalto originario è scaduto e non era prorogabile sulla base delle regole ordinarie (come ampiamente dedotto anche da parte opponente);
b) l'obbligazione de quo non nasce dunque da un accordo bilaterale o da una proroga consensuale (già prevista nel contratto originario e utilizzata in precedenza dal Comune) o da una proroga tecnica, ma da un provvedimento autoritativo, basato su ragioni di contingibilità e urgenza e sulle norme attributive del potere extra ordinem, che fonda anche il diritto al corrispettivo, una volta eseguito il facere imposto (peraltro nel dispositivo dell’ordinanza qui in rilievo non si parla espressamente di “proroga”); [...]"
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