RITARDO NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE E ABBADONO DEL CANTIERE: RISOLUZIONE CONTRATTUALE LEGITTIMA E DIRITTO ALL'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA (108)
In materia di esecuzione di appalti di opere pubbliche, l’accertamento di un ritardo colpevole (nella specie pari a 92 giorni), accumulato dall'appaltatore successivamente alla scadenza dei termini differiti per effetto di proroghe, unitamente all'abbandono del cantiere, giustifica la risoluzione del contratto per inadempimento. Ne consegue la legittimità dell'escussione della polizza assicurativa prestata a garanzia dell'esatto adempimento, spettando alla Stazione Appaltante il diritto di incamerare la garanzia per l'importo della penale calcolata. Ai fini risarcitori, sono riconoscibili i soli danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, quali i costi di locazione di immobili sostitutivi necessari per l'espletamento del servizio pubblico interrotto.
"Alla luce di quanto precede, sono pertanto 92 i giorni di ritardo imputabili all'appaltatore (come emerge dall'a.t.p.), ritardi accumulati tra il termine ultimo delle proroghe e la data di risoluzione del contratto.
[...]
Dato che, a garanzia dell'esatto adempimento dell'appalto, era stata accesa garanzia assicurativa da parte di [...] al [...] convenuto compete diritto ad escutere la garanzia [...].
Consta, tanto l'inadempimento del soggetto garantito per l'imputabile ritardo nella consegna dei lavori, come pure i danni lamentati dalla stazione appaltante, sub specie di penale, che entrambi sono i presupposti per l'operatività della polizza.
Come si vede, nell'escussione della garanzia assicurativa da parte del [...] difetta ogni intento fraudolento.
Legittimamente perciò il [...] può esigere ed escutere la garanzia per l'adempimento [...]"
[...]
Il [...] convenuto ha richiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione del contratto riguardante gli edifici scolastici.
Ebbene, solo alcune voci di danno sono riconoscibili.
In particolare, sono riconoscibili le spese di locazione per gli immobili scolastici a far data dalla risoluzione del contratto [...]
Non constando, allo stato alcun esborso economico a terzi, necessario per procedere ai lavori di completamento, l'importo richiesto non risulta riconoscibile."
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