Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - ESCUSSIONE GARANZIA PROVVISORIA PER ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - DEVE ESSERE VERIFICA LA NEGLIGENZA DELL'OE

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SENTENZA 2026

In materia di contratti pubblici, la pregressa sottoscrizione di un atto transattivo sui ritardi e l'accettazione senza riserve di varianti in corso d'opera precludono all'operatore economico di invocare originarie carenze progettuali per giustificare il proprio inadempimento, confermando la legittimità della risoluzione in danno.

Riguardo alle garanzie, "Il mancato recupero delle somme [anticipate] è dunque addebitabile alla stazione appaltante e non può essere oggetto di escussione presso il garante, pena un’inammissibile violazione della ratio e della funzione della garanzia fideiussoria, il cui scopo è quello di tenere indenne la committenza dal rischio di inadempimento (nel caso in cui il recupero delle somme anticipate non sia fisiologicamente possibile con la normale esecuzione del rapporto contrattuale). Nella vicenda in esame, invece, [l'Amministrazione] ha omesso colposamente di recuperare (tempestivamente) quanto avrebbe dovuto".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)