Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE DELL'APPALTO: LA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO DEVE ESSERE PARAMETRATA ALL'INCIDENZA DELLA CONDOTTA SULL'INTERO RISULTATO CONTRATTUALE (122)

TRIBUNALE DI COMO SENTENZA 2026

La valutazione sulla gravità dell'inadempimento dell'appaltatore, ai fini della risoluzione contrattuale, deve essere effettuata non in modo atomistico, bensì attraverso un esame complessivo della condotta e della sua incidenza sul corretto conseguimento del risultato contrattuale. Qualora le contestazioni riguardino una pluralità di profili (posa materiali, sicurezza, aggiornamento POS e ritardo), la Stazione Appaltante può legittimamente risolvere il contratto per grave inadempimento idoneo a compromettere la buona riuscita delle prestazioni, restando assorbita la procedura specifica per il ritardo esecutivo.

"La gravità dell'inadempimento non va valutata con riferimento ai singoli episodi isolatamente considerati, ma attraverso una valutazione complessiva dell'intera condotta dell'appaltatore e della sua incidenza sul corretto conseguimento del risultato contrattuale."

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