Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: COMPENSAZIONE CONTABILE TRA ANTICIPAZIONI E MATERIALI IN CANTIERE (107)

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la risoluzione del contratto comporta l'insorgenza di obblighi restitutori che impongono una compensazione contabile tra le somme già percepite dall'appaltatore e il valore delle prestazioni effettivamente validate dalla direzione lavori.

"[...] intervenuta la risoluzione del contratto d’appalto, le parti devono procedere alle restituzioni: da un lato, vi è il valore dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore, cui aggiungere gli oneri di sicurezza e il valore degli eventuali materiali rimasti in cantiere, appresi dalla stazione appaltante per il completamento dell’opera; dall’altro lato, vi è il valore delle eventuali penali già maturate, oltre che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di anticipazione e di pagamento in via provvisoria dei SAL.

Ne discende, allora, che è privo di rilievo l’assunto di parte appellata secondo cui le somme versate dal [...] (per anticipazione e primo SAL) non possono essere considerate come un pagamento del valore di beni rimasti acquisiti dalla stazione appaltante, essendo quelle somme state versate quando il diritto al valore dei beni acqui-siti non era ancora sorto."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)