Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE CONTRATTUALE DELL'APPALTO PUBBLICO: ILLEGITTIMITÀ DELLA DIFFIDA DELL'APPALTATORE E ABBANDONO DEL CANTIERE (108)

TRIBUNALE DI MANTOVA SENTENZA 2026

In tema di esecuzione di appalto pubblico, il rifiuto dell'appaltatore di riprendere le lavorazioni ordinate dal RUP, subordinando il rientro in cantiere alla definizione di varianti o al pagamento di crediti non esigibili, integra la fattispecie di grave inadempimento per abbandono del cantiere, legittimando la risoluzione ex art. 108 D.Lgs. 50/2016.

"[...] la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà [...] di presentare istanza di recesso dal contratto. Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione dell'istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, "a contrario", il diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.” (V. per tutte Corte Cass. n. 22112/15).

[...]

il sostanziale rifiuto da parte della stessa di proseguire i lavori ordinati (non essendosi pacificamente mai ripresentata in cantiere, né a seguito dell’ordine in data 21.06.2021, né a seguito del sollecito del 20.05.2022, né, ancora, della messa in mora del 16.06.2022), integra indubbiamente grave inadempimento dell’appaltatrice, comportante la risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. n. 50/16."

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