Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE APPALTO: L'ENTE PUÒ OPPORRE IN COMPENSAZIONE IL CREDITO PER MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA NEI LIMITI DEL PREGIUDIZIO SUBITO E PROVATO (136)

CORTE DI APPELLO DI POTENZA SENTENZA 2026

In caso di risoluzione del contratto di appalto pubblico per inadempimento dell'operatore economico, quest'ultimo mantiene il diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e accertate in contraddittorio. La Stazione Appaltante non può legittimamente rifiutare il pagamento eccependo in compensazione l'importo della garanzia fideiussoria non reintegrata, qualora non alleghi e provi i danni concreti (ritardo, maggiori costi di riappalto) derivanti dall'inadempimento, poiché la cauzione ha natura di garanzia reale generica e non satisfattoria.

"La cauzione [...] non ha funzione satisfattoria, ma natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore della P.A. Ne consegue che, ove alla prestazione segua l'inadempimento dell'appaltatore, la P.A. può soddisfare il proprio credito [...] ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subìto, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati, ma non anche di trattenere importi eccedenti l'ammontare delle spese sostenute e dei danni riportati.” Cass. sent. n.21205/2014) [...]"

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