Giurisprudenza e Prassi
RISERVE CONTABILI - FONDATEZZA DEVE ESSERE PROVATA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'APPALTATORE
CORTE DI APPELLO DI CATANIA SENTENZA
2026
È assolutamente pacifico ed incontestato in giurisprudenza che in materia di appalto pubblico l’onere di provare la fondatezza delle riserve ritualmente iscritte nei registri di contabilità è a carico dell’appaltatore. [...] L’appellante si è, però, sottratto al citato onere ed ha sostenuto che, nella specie, si rese necessario eseguire due volte gli stessi lavori di ripristino [...]. Osserva, però, questa Corte che le superiori asserzioni non sono supportate documentalmente, né risultano in altro modo provate.
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