RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DEL LAVORATORE IMPIEGATO NELL'APPALTO, ANCHE IN CASO DI CAMBIO APPALTO CON PASSAGGIO IMMEDIATO DEL PERSONALE
In tema di appalto, il regime di responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 si estende all'indennità sostitutiva del preavviso dovuta al lavoratore, attesa la natura retributivo-indennitaria della stessa. Tale obbligazione sussiste indipendentemente dalla prova di un pregiudizio concreto derivante dalla cessazione del rapporto, restando irrilevante la circostanza che il lavoratore sia stato riassunto senza soluzione di continuità dall'impresa subentrante in forza di clausole sociali.
"La giurisprudenza di legittimità, dopo risalenti pronunzie che configuravano la indennità sostitutiva del preavviso come avente sostanziale funzione risarcitoria, ponendola in relazione con l’inadempimento contrattuale (v. tra le altre, Cass. n. 4077/1974, Cass. n. 854/1980), è costante nell’escludere la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva del preavviso; tale approdo risulta in certo senso obbligato in quanto coerente con il fatto che il recesso dal rapporto di lavoro con effetto immediato costituisce (legittimo) esercizio di un diritto potestativo della parte recedente, comportante a carico della stessa solo l’obbligo accessorio della indennità sostitutiva del preavviso. L’indennità sostitutiva del preavviso rappresenta infatti il corrispettivo del diritto potestativo della parte recedente di determinare la immediata cessazione del rapporto di lavoro, in assenza del quale il lavoratore avrebbe avuto diritto alla retribuzione. Ed è proprio il nesso tra il mancato espletamento della prestazione lavorativa (che avrebbe dato diritto alla retribuzione, pacificamente ricompresa nell’ambito della solidarietà ex art. 29 comma 2 d. lgs n. 276/2003 a carico del committente) ed esercizio del diritto di recesso con effetto immediato da parte del datore di lavoro, che giustifica, ai fini di causa, l’accentuazione del profilo retributivo dell’emolumento in oggetto con riguardo alla responsabilità solidale del soggetto committente."
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