RESPONSABILITÀ DEL FUNZIONARIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA LIMITATA ALL'IMPORTO STIMATO NEL VERBALE
Nelle acquisizioni di lavori di somma urgenza a favore di enti locali avvenute in violazione delle regole contabili, il dipendente che vi ha dato corso risponde personalmente delle obbligazioni contratte verso l'operatore economico. Tuttavia, il vincolo contrattuale tra le parti private si perfeziona mediante l'inizio dell'esecuzione dell'opera (art. 1327 c.c.) sulla scorta della proposta formulata; pertanto, l'entità del debito posto a carico del funzionario non si estende automaticamente al valore complessivo finale dell'opera eseguita, bensì resta ancorata e limitata all'importo presunto esplicitamente indicato dal medesimo funzionario all'atto della redazione del verbale.
"[...] in seno al verbale di somma urgenza – così definito pur non avendone le caratteristiche – l'Ing. [Omissis] abbia indicato in euro 90.000 (IVA inclusa) l'importo delle opere. E se è vero che nessun contratto sottoscritto è versato in atti, tanto non inibisce di ritenere che l'accordo tra le parti [...] sia stato comunque raggiunto, dovendosi ritenere che a fronte della "proposta" formulata dall'odierno appellante, si sia verificata "l'accettazione" della società incaricata della realizzazione dei lavori mediante inizio dell'esecuzione delle opere (arg. ex art. 1327 c.c.). D'altro canto, non sussiste norma che imponga a pena di nullità la formalizzazione dell'accordo in forma scritta quando esso riguardi – come nel caso di specie – due soggetti privati [...] Tanto comporta la riduzione dell'importo di condanna sino alla somma di euro 90.000, omnia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo."
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

