Art. 176 Provvedimenti in casi di somma urgenza

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate é definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati. ]
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Giurisprudenza e Prassi

PROCEDURA DI SOMMA URGENZA - PRESUPPOSTI

ANAC DELIBERA 2016

E’ illegittimo il ricorso alla procedura di somma urgenza nel caso in cui l'urgenza sia sopravvenuta per comportamento colpevole dell’amministrazione, la quale, pur potendo prevedere l’evento, non ne abbia tuttavia tenuto conto al fine di valutare i tempi tecnici necessari alla realizzazione del proprio intervento.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 28/08/2015 - CONSEGNA LAVORI PER SOMMA URGENZA

in caso di consegna dei lavori per somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 da parte del Responsabile del procedimento per un importo inferiore ai 40.000,00 euro (quindi alla soglia prevista dall’art. 125 del Dlgs 163/06 per l’assegnazione dei lavori in economia mediante affidamento diretto) è necessario stipulare un atto di cottimo con la Ditta affidataria o può ritenersi sufficiente il verbale di consegna sottoscritto dalla Ditta, in cui risultino comunque gli elementi essenziali previsti dall'art.173 D.P.R. 207/2010? in sostanza, la Stazione appaltante può limitarsi alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori affidati dal RUP?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: VERBALI LAVORI IN VIA D'URGENZA: CONTENUTO E SOTTOSCRIZIONE.

L’acquisizione in economia di lavori per ragioni di urgenza deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di urgenza. Tale verbale deve essere compilato dal RUP o da un tecnico all’uopo incaricato e, unitamente ad una perizia estimativa, trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA.

D23. Come si affidano i lavori di somma urgenza? (art. 147 del D.P.R. n. 554/99; articolo 176 del D.P.R. n. 207/2010)


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA: PREZZARI.

D24. Nei lavori di somma urgenza come viene definito il prezzo delle prestazioni richieste? (articolo 176 del D.P.R. n. 207/2010)


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: LAVORI IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA.

D25. Che cosa accade se i lavori iniziati per motivi di somma urgenza non vengono approvati dalla stazione appaltante? (art. 176 del D.P.R. n. 207/2010).