PROROGA TECNICA ILLEGITTIMA: GIURISDIZIONE E INDENNIZZO PER INDEBITO ARRICCHIMENTO (120)
Il Giudice Ordinario è carente di giurisdizione in merito alla domanda risarcitoria avanzata dall'appaltatore per i pregiudizi subiti a causa dell'imposizione di una proroga tecnica reiterata nel tempo, giacché essa postula l'esercizio di un potere amministrativo di natura autoritativa; sussiste, per contro, la giurisdizione ordinaria e la fondatezza della pretesa per indebito arricchimento qualora l'operatore economico subisca un impoverimento per l'erogazione di prestazioni oltre la scadenza del vincolo, spettandogli un indennizzo svincolato dal rigido corrispettivo contrattuale.
"[...] il nuovo Codice dei Contratti disciplina separatamente la proroga "contrattuale" (art. 120 comma 10 dlgs. 36/2023) prevista a monte nella documentazione di gara e nel contratto dalla proroga “tecnica” (art. 120 comma 11 d.gs. 36/2023) che avviene per cause imprevedibili non imputabili all'Amministrazione al solo fine di garantire la continuità di un servizio e nell'attesa che si concluda la procedura di gara volta a selezionare il nuovo contraente.
Se ne deve allora dedurre che la proroga contrattuale trova la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto e quindi in patti già stretti ab initio tra l'Amministrazione e l'operatore economico (si veda Tar Lazio, Roma 13307/2025). Invece la proroga "tecnica" sussiste nel momento in cui la decisione di modificare la durata del contratto viene presa in un momento successivo ed in assenza di una apposita previsione nella documentazione di gara o nel contratto, postulando, quindi, l'esercizio di un potere amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1° aprile 2019, n. 4244).
[...]
Per consolidata giurisprudenza, l’indennizzo per arricchimento ingiustificato va determinato in via equitativa, con esclusione di una applicazione rigida dei corrispettivi contrattuali (Cass. 24/05/2019, n. 14329) e nei limiti diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno (Cass. 23/05/2019, n. 13967)."
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