Giurisprudenza e Prassi

PAGAMENTO DEI LAVORI ORDINATI DAL SINDACO IN CASO DI SOMMA URGENZA: SPETTA ALL'AMMINISTRAZIONE STATALE (140)

CORTE D'APPELLO DI MESSINA SENTENZA 2026

La Corte d'Appello conferma l'orientamento secondo cui il Sindaco cumula in sé la duplice veste di capo dell'ente territoriale e di ufficiale di governo. Per determinare su quale soggetto ricada l'obbligazione di pagamento, occorre guardare alla natura dell'interesse perseguito e al contesto normativo dell'ordinanza. Nel caso di specie, l'intervento è avvenuto in costanza di uno stato di emergenza nazionale dichiarato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze sindacali, mirate alla tutela della pubblica incolumità e alla sicurezza urbana, rientrano nelle attribuzioni di cui all'art. 54 TUEL. In tali ipotesi, il Sindaco agisce come organo periferico dello Stato (delegazione interorganica).

In tema di obbligazioni derivanti da lavori di somma urgenza, la legittimazione passiva rispetto all'azione di pagamento del corrispettivo proposta dall'appaltatore spetta all'Amministrazione statale qualora il Sindaco abbia agito quale Ufficiale di Governo, emanando ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità nel quadro di un'emergenza nazionale. Tale imputazione allo Stato opera anche in assenza di una specifica dichiarazione del Sindaco di agire in siffatta qualità, dovendosi avere riguardo alla natura statuale dell'interesse perseguito.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)