Giurisprudenza e Prassi

OPERA PUBBLICA CON FINANZIAMENTI STATALI: L'ENTE LOCALE MANTIENE LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA PER LE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ASSUNTE VERSO L'APPALTATORE

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SENTENZA 2026

L'ente locale che stipula un contratto di appalto per la realizzazione di un'opera pubblica avvalendosi di finanziamenti statali erogati tramite contabilità speciale risponde in via diretta ed esclusiva delle obbligazioni contrattuali assunte verso l'appaltatore, incluse quelle derivanti dalla tempestiva iscrizione di riserve, non sussistendo un difetto di legittimazione passiva.

"[...] il decreto Reggio [d.l. n. 166 del 1989, conv. in legge n. 246/1989, n.d.r.] non ha creato una diversa soggettività giuridica, ma ha previsto un particolare finanziamento in favore dell’ente territoriale, finalizzato alla realizzazione di opere di risanamento del tessuto economico-sociale, destinate a rimanere nel patrimonio dell’ente cittadino. Quel che viene a configurarsi, quindi, è un mero rapporto di provvista tra lo Stato e l’ente comunale, senza che ciò faccia sorgere in capo al primo alcun vincolo per l’amministrazione statale. Del resto, anche secondo il TAR- sezione distaccata di Reggio Calabria (sentenze n. 185/2017 e 255/2017), “il Decreto Reggio, dunque, non definisce un derogatorio assetto di competenze tra amministrazione statale ed ente locale, bensì delinea un peculiare procedimento per la realizzazione di opere di utilità pubblica. Tale procedimento, che è espressione del principio di leale collaborazione tra istituzioni, individua in capo al Sindaco - in quanto diretto conoscitore dei bisogni della comunità locale - la scelta dell'opera da realizzare con relativa quantificazione dei costi, in capo allo Stato l'onere economico dell'intervento con conseguente potere di controllo sulla corretta utilizzazione dei fondi”, con la conseguenza che l’organo di vertice dell’amministrazione comunale non acquista una propria autonomia contrattuale, tale da legittimare la proposizione di domande giudiziali inerenti al rapporto negoziale.

[...]

In particolare, attraverso la riserva, l’appaltatore impedisce che i dati esposti nel registro di contabilità dalla stazione appaltante si considerino accettati e divengano incontestabili, opponendo ad essi le domande che traggono origine da atti o fatti giuridici venuti in essere durante la fase esecutiva del contratto ed in ordine ai quali vi sia contrasto fra le parti. La riserva rappresenta, quindi, lo strumento mediante il quale vengono veicolate le domande dell’appaltatore nei confronti della stazione appaltante, anche in termini di adeguamento del corrispettivo, alle imprevedibili vicende dell’esecuzione della commessa e, in particolare, ai maggiori oneri sostenuti e mezzi impiegati."

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