ONERE PROBATORIO SULL'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO NEGLI APPALTI "A CORPO"
"[...] giova brevemente chiarire che l’art. 140 d.P.R. n. 207/2010 – disposizione regolamentare che riprende il contenuto precettivo del precedentemente vigente art. 113 d.P.R. n. 554/1999 e che è stata abrogata dall’art. 216 d.lgs. n. 50/2016 – è rimasto in vigore per i contratti pubblici stipulati nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica indette nel periodo dall’8.6.2011 al 19.4.2016, tra le quali rientra anche quella oggetto dell’odierna controversia.
Nella disciplina degli appalti pubblici allora vigente, com’è noto, la possibilità di riconoscere all’appaltatore anticipazioni sul prezzo era prevista quale eccezione, in deroga al generale divieto introdotto dall’art. 5 D.L. n. 79/1997, la cui ratio, come ampiamente chiarito dalla dottrina, risiedeva nell’esigenza di garantire all’appaltatore una liquidità immediata, prima ancora del maturamento del diritto al corrispettivo sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, per far fronte alle spese iniziali per l’esecuzione del contratto e segnatamente a quelle per l’acquisto dei materiali necessari ad eseguire la commessa, in una particolare congiuntura economica caratterizzata da una forte crisi di liquidità per le imprese.
Merita chiarire che l’anticipazione del prezzo poteva essere riconosciuta soltanto al ricorrere di determinate condizioni e che avrebbe dovuto poi essere decurtata dai pagamenti periodici agli stati di avanzamento dei lavori con applicazione, in favore della stazione appaltante, di interessi al tasso legale, secondo quanto previsto dal combinato disposto del menzionato art. 140 d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 26 ter d.lgs. n. 69/2013.
La sussistenza in concreto di tali presupposti – che, diversamente da quanto ritenuto da parte opposta, non consistono unicamente nell’effettivo inizio dei lavori, ma anche la sussistenza di uno dei “casi consentiti dalle leggi vigenti”, tra i quali viene qui in rilievo quanto previsto dal comma 1 del richiamato art. 26 ter – è questione in fatto che deve essere oggetto di allegazione e prova, secondo l’ordinario criterio di riparto del relativo onere."
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In tema di calcolo dei corrispettivi, "[...] la misura del corrispettivo è stata pattuita tra le parti a corpo e non a misura: essendo il prezzo determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d’opera, ai fini della determinazione del compenso spettante all’appaltatrice per i lavori effettivamente eseguiti il dato di riferimento resta sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati (in tal senso è l’affermazione di principio contenuta in Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 21517 del 20/08/2019, Rv. 654634 – 01, riferibile, ai fini della distinzione tra prezzo determinato a misura e a corpo e alle conseguenze che ne derivano nel computo del corrispettivo spettante per le opere eseguite, anche all’appalto pubblico)."
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