Art. 140 Anticipazione

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

2. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla fattispecie di cui all'articolo 133, comma 1-bis, del codice.

articolo da coordinare con l’art.26-ter del DL 69/2013 come convertito dalla L.98/2013, in vigore dal 21/08/2013, che reintroduce l’istituto dell’anticipazione fino al 31/12/2014, quindi prorogato al 31/12/2015 dal DL 192/2014 in vigore dal 31/12/2014, poi ulteriormente prorogato al 31/12/2016 ad opera della Legge di conversione 11-2015 in vigore dal 01/03/2015 NB il comma 3-bis del DL 192/2014 eleva l’anticipazione al 20% fino al 31/12/2015]
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Giurisprudenza e Prassi

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA 2004

La concessione di sola costruzione, ora non più considerata nelle leggi nn. 584 del 1977 e 406 del 1991, è assoggettabile allo stesso regime degli appalti di opera pubblica, sottoposti, per quanto riguarda le pretese del concessionario, ad ulteriori compensi per i maggiori costi sostenuti (nella specie per oneri aggiuntivi connessi allo svolgimento delle procedure di esproprio, ritenuti estranei dal giudice di merito all'esecuzione dei lavori), all'onere di preventiva riserva, con le modalità previste dagli artt. 53 e ss. del R.D. n. 350 del 1895 (applicabili "ratione temporis") e, a seguito della sua abrogazione, dagli artt. 1, primo comma, e 113 del D.P.R. n. 554 del 1999..

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 20/07/2015 - ANTICIPAZIONE EX ART. 124 DEL D.P.R. N. 207/2010

ANTICIPAZIONE EX ART.124 d.P.R.n.207/2010 In relazione all’art.124 del d.P.R. n.207/2010 “Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi”, tenuto conto della risposta al quesito n.3390 sul medesimo argomento, si chiedono i seguenti chiarimenti: a) ai fini del calcolo degli interessi, come deve essere determinato il “periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori” di cui all’art.124, comma 1, d.P.R. n.207/2010? In particolare il calcolo degli interessi deve essere effettuato sull’importo complessivo dell’anticipazione o deve tener conto delle riduzioni che la stessa subisce in funzione del recupero percentuale che si realizza in ciascun S.A.L. e, conseguentemente, l’ammontare complessivo degli interessi sarà il risultato della sommatoria degli interessi calcolati su ciascun importo residuo di anticipazione determinato con riferimento ai previsti S.A.L.? b) Inoltre, qualora il primo S.A.L. sia di importo superiore al valore dell’anticipazione, il recupero dell’anticipazione può avvenire interamente in occasione del primo pagamento? c) Nel caso di contratti di lavori pubblici in cui potrebbe non essere previsto un cronoprogramma dei lavori (ad esempio lavori di manutenzione di strade e piazzali), ma solamente la durata complessiva degli stessi, come deve procedersi per il calcolo degli interessi? Si ringrazia.


QUESITO del 22/05/2014 -

Richiesta di parere ai sensi della Legge 98/2013: Art. 26-ter. Anticipazione del prezzo - ANTICIPAZIONE 10% LAVORI – Applicabilità agli appalti di lavori ai sensi dell’art. 140 c. 2 del D.P.R. 207/2010. La presente Stazione Appaltante inoltra a codesto Ente il seguente quesito: A norma dell’art. 26 ter della legge 98/2013, le S.A. sono obbligate, per contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati in seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata della sopraccitata legge e fino al 31 dicembre 2014 alla corresponsione di un’Anticipazione del 10% sull’importo contrattuale. Trattandosi di erogazione di importi che andranno decurtati dai successivi Sal, la presente Stazione Appaltante richiede: 1) come debba essere trattata l’Anticipazione, all’interno della contabilità lavori ovvero, se l’Anticipazione deve essere trattata quale 1° (primo) Stato di avanzamento lavori con emissione di relativo Certificato di Pagamento o no? 2) se tale Anticipazione del prezzo contrattuale debba essere fiscalmente soggetta ad IVA, con conseguente emissione da parte dell’Appaltatore di regolare fattura e, se in caso di risposta affermativa, se la polizza assicurativa a garanzia dell’anticipazione ex art. 124 c. 1 e 2 del D.P.R. 207/2010, vada calcolata solo sull’imponibile. Si ricorda che la S.A. è obbligata a comunicare all’Osservatorio tutti i pagamenti effettuati alle imprese appaltatrici e il software dell’Osservatorio attualmente in uso prevede per documentare i pagamenti effettuati l’inserimento esclusivamente di “SAL”.


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;