Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE LAVORI PER INSTABILITÀ STRUTTURALE IMPREVISTA DELL’OPERA (107)

TRIBUNALE DI CATANZARO SENTENZA 2026

In tema di esecuzione del contratto di appalto pubblico, è legittima la sospensione dei lavori ordinata dalla Direzione Lavori qualora sopravvengano segnali di instabilità dell'opera che pongano in pericolo l'incolumità pubblica e delle maestranze, non risultando tale evento imputabile a carenza di cooperazione della committente se l'ostacolo non era preventivamente conoscibile senza l'impiego di attività investigative eccezionali.

"d) [...] dalla documentazione versata in atti è emerso che la necessità di procedere alla sospensione è stata determinata da un corretto esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, la quale accertò che, tra il momento della consegna dei lavori e quello della stipula del contratto di appalto, «il muro esistente a gravità in calcestruzzo, già di per sé vetusto, ha dato segnali di instabilità che potevano creare pericoli all’incolumità delle maestranze […]», con conseguente decisione di procedere alla sua demolizione totale per evitare crolli improvvisi durante l’attività lavorativa;

(e) ritiene che tale evento integra una circostanza di “forza maggiore”, rendendo necessario il mantenimento della sospensione dei lavori nonché la proroga del termine per l’ultimazione degli stessi, nel frattempo che fosse approvata la perizia di variante tecnica;

[...]

Infine, si intende sottolineare un ultimo aspetto della vicenda oggetto della presente controversia, e cioè che se è vero che incombe sull’amministrazione il dovere di cooperare con l’appaltatore al fine di rendere possibile l’adempimento delle obbligazioni assunte da quest’ultimo, ossia nella sostanza l’esecuzione dell’opera, che costituisce lo scopo perseguito dalle parti, seppur da posizioni contrapposte, è anche vero che l’amministrazione, come rilevato dalla giurisprudenza, «non può essere tenuta al compimento di attività eccezionali per conoscere […] ostacoli sopraggiunti e imprevedibili», come l’attrice pretenderebbe nella fattispecie de qua (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., 23.5.2022, n. 7543)."

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