Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI ALL'APPALTATORE CHE NON DIMOSTRA DI AVER SALDATO I SUBAPPALTATORI (118.3)

TRIBUNALE DI RIETI SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, l'appaltatore non ha diritto di esigere la quota del pagamento del SAL laddove non fornisca prova dell'avvenuto saldo dei subappaltatori, mantenendo l'Amministrazione il potere-dovere di sospendere l'erogazione in ogni momento.

Parimenti, i difetti costruttivi marginali, che non inficiano la stabilità o la funzionalità dell'opera, precludono alla Stazione Appaltante la possibilità di invocare validamente l'eccezione di inadempimento, dovendo quest'ultima limitarsi ad attivare lo strumento della compensazione contabile, ove tempestivamente eccepita in giudizio.

"la stazione appaltante conservi il potere-dovere di sospendere i pagamenti dei SAL successivi (in misura corrispondente agli importi delle fatture emesse dai subappaltatori non pagate) qualora l'appaltatore non abbia provveduto medio tempore a dimostrare l'avvenuto pagamento dei subappaltatori." [...] "nel caso di specie gli inadempimenti contestati all'appaltatore sono stati nella sostanza ritenuti dallo stesso collaudatore incaricato dalla stazione appaltante tali da non pregiudicare "la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale" [...] non avendo impedito il collaudo dell'opera".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)