Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO CON PERDITA DI EFFICACIA DELLE RISERVE DELL'APPALTATORE (136)

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per grave inadempimento fa venir meno la validità e l'efficacia degli istituti tipici dell'esecuzione contrattuale, quali le sospensioni e l'iscrizione delle riserve. Le pretese derivanti dalla fase esecutiva interrotta non si valutano più sulla base della ritualità di detti istituti, bensì secondo le regole civilistiche generali in tema di inadempimento, restituzione e risarcimento del danno, dovendo la parte onerata fornire la prova dell'effettivo depauperamento o del credito restitutorio, per il quale le riserve possono assumere, al limite, valenza indiziaria.

"A seguito della risoluzione giudiziale, giacché il vincolo negoziale non esiste più (cfr. Cass., 20 febbraio 2015, n. 3455), non ha più rilevanza la legittimità delle sospensioni e neppure la tempestività, fondatezza ed entità delle riserve. [...] Tanto le riserve quanto la sospensione, insomma, presuppongono un contratto di appalto valido ed efficace [...] ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)