LEGITTIMA LA RISOLUZIONE DELL'APPALTO PER OMESSA MANUTENZIONE DEL VERDE NONOSTANTE L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (122.3)
È pienamente legittima la risoluzione del contratto di appalto ex art. 122, comma 3, del Codice dei contratti pubblici per grave inadempimento, nel caso in cui l'impresa appaltatrice ometta la manutenzione e l'innaffiatura delle opere a verde previste dal capitolato speciale. La gravità dell'inadempimento non è scalfita dall'avvenuta ultimazione dei lavori principali, poiché la carenza manutentiva compromette irreparabilmente l'utilità dell'opera. In ossequio ai principi di correttezza e buona fede, l'appaltatore non può addurre a propria discolpa la mancata fornitura del servizio idrico da parte dell'Amministrazione, avendo l'onere di organizzarsi per garantire l'irrigazione mediante approvvigionamento alternativo o, in via subordinata, di differire concordemente le lavorazioni a rischio.
"è vero che è stato emesso il certificato di ultimazione delle opere e che quelle residue non compromettevano la funzionalità di quanto eseguito; ma è altrettanto vero che la mancata manutenzione, oggetto di specifica previsione contrattuale, ha certamente compromesso gran parte dei lavori svolti [...] sarebbe stato onere dell'appaltatrice provvedere alle indispensabili innaffiature anche approvvigionandosi altrove d'acqua (ad esempio facendo ricorso a delle autobotti) e come sarebbe stata rispondente alla buona fede nell'esecuzione del contratto o posticipare la messa a dimora delle piante in attesa dell'allaccio idrico o provvedere comunque alla loro innaffiatura proprio per non vanificare l'interesse espresso dall'ente territoriale"
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

