Giurisprudenza e Prassi

L'ESECUZIONE DI LAVORI EXTRA IN SUBAPPALTO PRIVI DI AUTORIZZAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE È AFFETTA DA NULLITÀ ASSOLUTA PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE (105.4)

TRIBUNALE DI PESCARA SENTENZA 2026

In materia di contratti pubblici, l'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 subordina inderogabilmente l'esecuzione di lavori in subappalto alla previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Qualora il subappaltatore esegua lavorazioni "extra-contratto", eccedenti l'oggetto originario e sprovviste di un nuovo provvedimento autorizzativo, il relativo accordo - anche se intervenuto verbalmente con l'appaltatore principale - è radicalmente nullo. Tale nullità assoluta, derivando dalla violazione di norme imperative e di ordine pubblico, travolge il rapporto negoziale e rende inesigibile qualsivoglia pretesa patrimoniale, impedendo il riconoscimento del compenso persino sotto forma di indennizzo per indebito arricchimento.

"L’ assenza di tale autorizzazione determina la nullità del subappalto di fatto non autorizzato, benché sorretto da un eventuale accordo verbale ciò in quanto risulta privo di copertura formale. Invero la nozione stessa di lavori extra contratto è totalmente incompatibile con le norme di un appalto pubblico e i rigorosi limiti dell’autorizzazione del sub appalto. (Corte d’Appello di Ancona n 1566 del 31.10.2024).

La nullità del contratto riferibile a lavori non compresi nel contratto di sub appalto(cioè non autorizzati dalla Stazione Appaltante) oltre a rappresentare un rapporto nullo, rende inesigibile il compenso persino nella forma dell’indebito arricchimento, trattandosi di una nullità assoluta per violazione di norme imperative e a carattere generale (generando in alcuni casi persino profili illiceità penale- Tribunale di Nola Civile sez I 23.9.2024 n 2522)."

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