L'ACCORDO TRANSATTIVO CON CUI LE PARTI DI UNA CONCESSIONE RINEGOZIANO LE CONDIZIONI ECONOMICHE, CON AGGIORNAMENTO DEI PREZZI E RINUNCIA A PRETESE REVISIONALI PREGRESSE, E' UNA NOVAZIONE DEL CONTRATTO
La revisione dei prezzi non può essere riconosciuta per il periodo in cui le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale e in un'ottica transattiva, abbiano rinegoziato le condizioni del contratto aggiornando i prezzi unitari all'attualità. Tale accordo ha carattere novativo, in quanto introduce una nuova regolamentazione dei rapporti che pone nel nulla le precedenti condizioni contrattuali.
"[...] considerata la portata transattiva dell’atto del 1990, non può essere riconosciuta - come richiesto in subordine dall’appellante - la revisione dei prezzi dal 1986 sui lavori eseguiti oltre il termine di efficacia della rinuncia del 31 dicembre 1986 (24 maggio 1992, quale data di ultimazione dei lavori), considerato che l’atto transattivo ha carattere novativo, in quanto introduce, tenendo conto dei fatti sopravvenuti e delle circostanze verificatesi in corso di esecuzione delle opere, una nuova regolamentazione dei rapporti tra le parti, ponendo nel nulla le precedenti condizioni."
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