Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILITÀ DELLA RIPROPOSIZIONE DELL'INIBITORIA EX ART. 283 C.P.C. SENZA FATTI NUOVI.
CORTE DI APPELLO DI BARI SENTENZA
2026
Nel caso in esame l’appellante si è espressamente avvalso della facoltà di riproporre l’istanza di sospensione nel corso del giudizio di appello, in presenza di 'mutamenti delle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità', facoltà prevista dal comma secondo dell’art. 283 c.p.c. nella nuova formulazione; ritenuto che non siano stati neppure allegati i 'mutamenti di circostanze' richiesti dalla norma, essendosi soffermato l’appellante sulla riproposizione degli argomenti di merito a sostegno dell’appello.
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