IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA PATTUIZIONE, LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ECONOMICI TRA COMPONENTI DELL'ATI PER CONTRATTI DI SERVIZIO IDENTICI DEVE INTENDERSI PARITARIA (105)
In tema di appalti pubblici, qualora un sub-affidatario stipuli con le singole componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese contratti di servizio identici per l'esecuzione di prestazioni comuni al cantiere, le imprese mandanti sono obbligate al pagamento del corrispettivo in misura paritaria, restando irrilevanti e non opponibili al creditore gli accordi interni dei componenti dell'ATI circa la differente intensità di utilizzo del servizio o la diversa distribuzione dei turni lavorativi.
"[...] non vi è alcuna prova di accordi opponibili all’attrice di una ripartizione interna del dovuto per i servizi ricevuti diversa da quella della spettanza della metà ciascuno. Né parte attrice ha avallato la sussistenza di tali accordi in base a riferimenti concreti legati all’attività svolta [...].
[...]
Posta l’assenza di prova diversa da tale ultima affermazione, invero sostenuta dalla documentazione in atti così come dall’identico tenore e valore dei contratti stipulati con parte attrice, mancante inoltre la dimostrazione di un accordo diverso tra le due società quanto ai rapporti interni di ripartizione del dovuto in favore di [...] incontestato altresì lo svolgimento del rapporto e le rispettive fonti contrattuali degli stessi, avendo, tra l’altro, per affermazione della stessa prestatrice dei servizi, le due società convenute usufruito dei medesimi servizi di segnaletica provvisoria a segnalazione dei cantieri autostradali per il tratto e per l’arco temporale considerato, deve concludersi nel senso che ciascuna società convenuta costituita in giudizio è obbligata, in favore di [...] a corrispondere il corrispettivo dei servizi [...]"
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