Giurisprudenza e Prassi

IMPRESA COOPTATA ESTRANEA AL SINALLAGMA CONTRATTUALE TRA STAZIONE APPALTANTE E AGGIUDICATARIO - NON PUÒ ESSERE CHIAMATA A RISPONDERE DEI DANNI

TRIBUNALE DI FIRENZE SENTENZA 2026

"L'istituto della cooptazione rappresenta una speciale tipologia di aggregazione che non conferisce al soggetto cooptato lo status di contraente né di offerente. Poiché il contratto di appalto pubblico si perfeziona esclusivamente tra la stazione appaltante e l’operatore economico aggiudicatario (cooptante), l'impresa cooptata resta estranea al rapporto obbligatorio diretto, operando per conto e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario in posizione meramente ausiliaria. Ne deriva l'insussistenza di una responsabilità solidale della cooptata verso l'Amministrazione per vizi o difformità dell'opera."

Cita: “Il cooptato non assume alcuna responsabilità nei confronti della stazione appaltante il cui referente è il concorrente/offerente, unico soggetto a dover possedere i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale richiesti dal bando in misura integrale” (Cons. Stato n. 742/2024); “Se un soggetto non partecipa alla selezione, non assume obblighi verso la stazione appaltante e non è destinatario dell’aggiudicazione, esso non può divenire, nella fase esecutiva, debitore contrattuale”.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)