Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMO TRASFERIRE ALL'AGGIUDICATARIO I COSTI DEI SERVIZI DI COMMITTENZA (41.2-BIS)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SENTENZA 2026

È nulla, per contrasto con l'art. 23 della Costituzione e con le norme imperative, l'obbligazione imposta all'aggiudicatario di corrispondere al gestore della piattaforma telematica un corrispettivo parametrato al valore dell'appalto per i servizi di committenza ausiliaria. La clausola della lex specialis che impone tale onere determina una traslazione illegittima del costo del servizio dall'amministrazione al privato; pertanto, il giudice ordinario, nell'ambito di un'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto le somme già versate dall'operatore economico, ha il potere di disapplicare incidentalmente l'atto amministrativo illegittimo e dichiarare la nullità del conseguente atto d'obbligo privatistico.

"La previsione che impone all’aggiudicatario di remunerare il servizio in misura percentuale sul valore dell’appalto determina il trasferimento del relativo costo dall’amministrazione beneficiaria al privato e non può essere qualificata come obbligazione liberamente negoziata, essendo la sottoscrizione dell’atto unilaterale condizione imposta per la partecipazione alla procedura. Correttamente il Tribunale ha, quindi, dichiarato la nullità degli atti unilaterali d’obbligo ai sensi dell’art. 1418 c.c."

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