ILLEGITTIMA LA RISOLUZIONE SE LA MANCATA RIPRESA DEI LAVORI È IMPUTABILE ALL'AMMINISTRAZIONE
Ai fini dell'accertamento delle responsabilità nella risoluzione di un appalto pubblico per mutuo inadempimento, l'impossibilità di proseguire i lavori derivante dalla mancata attuazione, da parte della stazione appaltante, degli adempimenti prodromici necessari alla ripresa delle attività di cantiere, integra un comportamento inadempiente più grave rispetto all'insufficiente custodia dei luoghi imputabile all'appaltatore durante la fase di sospensione. Tale prevalenza causale determina la declaratoria di illegittimità del provvedimento di risoluzione autoritativa, la conseguente inefficacia della pretesa di escussione della cauzione definitiva e la condanna dell'Ente committente al risarcimento dei danni contrattuali.
"Orbene, nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti [...] l’impossibilità di proseguire i lavori per cause imputabili alla stazione appaltante, la quale in sostanza non ha posto in essere gli adempimenti prodromici alla ripresa dei lavori, costituisce, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto e degli interessi perseguiti dalle pari nel senso sopra precisato, un comportamento inadempiente più grave rispetto all’insufficiente custodia del cantiere durante il periodo di sospensione, atteso che impedisce alla radice che il contratto abbia una sua prosecuzione".
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