Art. 165 Sinistri alle persone e danni

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti é a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. ]
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 06/07/2008 - DANNI A TERZI ED ALLE OPERE

si chiede cortesemnete di conoscere se le operazioni di monitoraggio delle condizioni degli edifici circostanti, delle falde, sulle opere in costruzione, ecc. finalizzati a verificare gli impatti del cantiere sull'ambiente circostante e sulle opere sia da considerarsi a carico dell'appaltatore ai sensi dell'art. 14 del d.m. 145/2000 o meno. si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione