Art. 165 Sinistri alle persone e danni

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti é a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. ]
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Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA RISOLUZIONE SE LA MANCATA RIPRESA DEI LAVORI È IMPUTABILE ALL'AMMINISTRAZIONE

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026
Fase Procedura: Penali, Sospensione e Risoluzione

Ai fini dell'accertamento delle responsabilità nella risoluzione di un appalto pubblico per mutuo inadempimento, l'impossibilità di proseguire i lavori derivante dalla mancata attuazione, da parte della stazione appaltante, degli adempimenti prodromici necessari alla ripresa delle attività di cantiere, integra un comportamento inadempiente più grave rispetto all'insufficiente custodia dei luoghi imputabile all'appaltatore durante la fase di sospensione. Tale prevalenza causale determina la declaratoria di illegittimità del provvedimento di risoluzione autoritativa, la conseguente inefficacia della pretesa di escussione della cauzione definitiva e la condanna dell'Ente committente al risarcimento dei danni contrattuali.

"Orbene, nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti [...] l’impossibilità di proseguire i lavori per cause imputabili alla stazione appaltante, la quale in sostanza non ha posto in essere gli adempimenti prodromici alla ripresa dei lavori, costituisce, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto e degli interessi perseguiti dalle pari nel senso sopra precisato, un comportamento inadempiente più grave rispetto all’insufficiente custodia del cantiere durante il periodo di sospensione, atteso che impedisce alla radice che il contratto abbia una sua prosecuzione".

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 06/07/2008 - DANNI A TERZI ED ALLE OPERE

si chiede cortesemnete di conoscere se le operazioni di monitoraggio delle condizioni degli edifici circostanti, delle falde, sulle opere in costruzione, ecc. finalizzati a verificare gli impatti del cantiere sull'ambiente circostante e sulle opere sia da considerarsi a carico dell'appaltatore ai sensi dell'art. 14 del d.m. 145/2000 o meno. si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione