Giurisprudenza e Prassi Interessante

ILLEGITTIMA LA PENALE PER RITARDO SE LA PROROGA NON È PROPORZIONATA ALLA VARIANTE

CORTE D'APPELLO DI ROMA SENTENZA 2026

L'esclusione della colpa grave in capo alla stazione appaltante per carenze progettuali originarie osta alla pronuncia di risoluzione contrattuale ove l'emenda del vizio avvenga mediante una perizia di variante normata dalle condizioni di contratto, a cui l'impresa dia seguito. Sotto il profilo esecutivo e contabile, l'appaltatore incorre in decadenza dal diritto ai maggiori compensi se non provvede all'immediata iscrizione della riserva a seguito dell'ordine di servizio che dispone la variante. Non è tuttavia assoggettabile a penale per ritardo l'operatore economico cui sia stata accordata una proroga dei termini di esecuzione inadeguata all'entità delle opere suppletive; il tempo aggiuntivo spettante di diritto deve essere quantificato matematicamente sulla base del rapporto tra l'importo contrattuale iniziale e il termine originario, traslato sul valore delle nuove lavorazioni.

"[...] si deve escludere che l’errore progettuale denunciato [...] con la conseguente necessità di procedere alla rielaborazione del progetto posto a base di gara e di contratto, costituisca inadempimento della stazione appaltante." e "[...] inesistenza di un ritardo dell’impresa nella esecuzione dei lavori, perché la proroga di 90 giorni del termine di esecuzione dei lavori stabilita con l’atto aggiuntivo non era proporzionata alla entità dei lavori in variante [...] utilizzando come parametro di produttività dell’appaltatore il rapporto tra il corrispettivo dei lavori e il numero di giorni necessari a eseguirli".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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