I VIZI PROGETTUALI GIUSTIFICANO L'INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE SOLO SE OCCULTI E NON VERIFICABILI
In materia di appalti pubblici di lavori, l'appaltatore, in quanto professionista, è gravato dal preciso onere di verificare la fattibilità del progetto esecutivo. I vizi progettuali possono giustificare l'inadempimento dell'esecutore e l'interruzione dei lavori solo se occulti, ossia non conoscibili né verificabili con l'uso della diligenza qualificata esigibile in fase di partecipazione alla gara. Grava inoltre sull'appaltatore l'onere di formulare tempestiva e puntuale riserva sulle dedotte carenze, indicando specificamente la perdita economica conseguente al vizio e il preciso collegamento causale tra le criticità e l'impedimento alla prosecuzione delle prestazioni. In difetto di tali presupposti, e in presenza di irregolarità contributive, risulta legittima la risoluzione del contratto per grave inadempimento a seguito dell'abbandono del cantiere.
"l'impresa fosse gravata dal preciso onere di verificare la fattibilità del progetto esecutivo dell'appalto, essendo rilevanti le dedotte carenze progettuali [...] solo se occulte, quindi non conoscibili e non verificabili dall'appaltatrice con l'uso della diligenza qualificata esigibile dal professionista. I vizi progettuali denunciati [...] avrebbero potuto, infatti, assumere rilevanza solo ove non riconoscibili dall'impresa nella fase di partecipazione alla gara e di stipulazione dell'appalto, non rilevando, altrimenti, a giustificarne l'inadempimento, rammentandosi come di per sé le carenze del progetto non costituiscano automaticamente una causa di giustificazione. L'impresa, inoltre, nella specie non ha adeguatamente assolto all'onere di formulare tempestiva e puntuale riserva sulle dedotte carenze progettuali, onere che si estende anche alla specifica indicazione della perdita economica"
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

