GRAVI CARENZE PROGETTUALI - OBBLIGO DI ADOTTARE LE VARIANTI - INADEMPIMENTO DELLA PA - DETERMINA RISOLUZIONE E RISARCIMENTO DANNI
In tema di risoluzione del contratto di appalto pubblico per inadempimento del committente, qualora non sia configurabile la restituzione in natura dell'opera parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente deve essere determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, e non con riferimento al valore venale dell'opera al momento della risoluzione. Tale criterio trova applicazione anche negli appalti pubblici, ove il valore venale è quello accertato sulla base della procedura ad evidenza pubblica, non potendo l'appaltatore avvantaggiarsi facendo pagare le opere eseguite a prezzi maggiori di quelli contrattuali.
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