GIURISDIZIONE SUI RAPPORTI PATRIMONIALI NELLE CONCESSIONI: E' DEL GIUDICE ORDINARIO
L’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implica un regime di giurisdizione automatico sempre e comunque del giudice ordinario, rientrando, infatti, solo quelle controversie che abbiano contenuto meramente patrimoniale, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi: “Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo il potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo” (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 30/07/2020, n. 16459. Così anche Cass. civ., Sez. Unite, 13/03/2015, n. 5074). Inoltre: "La decadenza del primo comma dell'art. 1957 cod. civ. [...] per il debitore che, convenuto in giudizio dal fideiussore, la deduca per impedire l'azione di regresso nei suoi confronti, si pone, invece, come eccezione de iure tertii, inidonea come tale ad impedire il regresso dell'art. 1950 cod. civ.". (Cita: Cass. Sez. Unite n. 16459/2020; Cass. n. 14089/2005).
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