Giurisprudenza e Prassi

FALSA ATTESTAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI FINALIZZATA ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA: LEGITTIMA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (136)

TRIBUNALE DI LARINO SENTENZA 2026

In tema di appalto pubblico, è legittima la risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante laddove l'appaltatore dichiari falsamente il completamento delle opere al fine di svincolare la garanzia fideiussoria in violazione dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006, integrando tale condotta una rottura irreparabile del rapporto fiduciario.

"[...] deve ritenersi che la risoluzione in danno [...] fosse, altresì, giustificata dall’ulteriore grave comportamento della [...] - che in questa sede viene considerato ai soli fini civilistici, a prescindere dai risvolti del processo penale in corso -consistente nell’aver falsamente [...] riferito alla compagnia assicuratrice garante, sia pure con la cooperazione del R.U.P., in sede di richiesta di svincolo totale della polizza fideiussoria rilasciata, di aver completato i lavori [...] (circostanza che ha consentito alla Compagnia di dar seguito alla richiesta di svincolo totale della polizza, impedendo conseguentemente al di procedere alla relativa escussione [...]).

Infatti, ai sensi dell’art. 113 co. 3 del D.lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis al contratto d’appalto oggetto di causa), “La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata”.

E’ evidente pertanto che, fermo il diritto allo svincolo progressivo della polizza fideiussoria con il progredire degli stati di avanzamento lavori, all’appaltatore non spettava, in forza della normativa sopra richiamata, lo svincolo integrale della polizza prima dell’ultimazione dei lavori stessi.

[...] deve ritenersi che sia stata l’appaltatrice, [...] con il suo grave inadempimento rispetto agli impegni contrattuali, ad aver determinato, in misura prevalente, la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c., con conseguente infondatezza della domanda formulata dall’attrice, così come della conseguente domanda risarcitoria dalla medesima proposta."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)