ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE: NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO GIÀ EFFICACE MA NE DETERMINA LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO (108)
In tema di appalti pubblici di servizi, l'esito negativo della verifica di conformità condotta sulla base dei parametri tecnici fissati dalla lex specialis e accettati dall'operatore economico in sede di gara, non incide sulla validità del contratto già efficace, ma ne determina la risoluzione per inadempimento. Non è configurabile una condizione sospensiva di efficacia ex art. 1353 c.c. laddove il contratto sia già esecutivo, dovendosi interpretare la clausola di collaudo come obbligazione di risultato il cui mancato raggiungimento legittima lo scioglimento del sinallagma.
"L’esito negativo del collaudo costituisce, pertanto, un presupposto tipico e previsto ex ante della risoluzione contrattuale e non un evento impeditivo dell’efficacia del contratto.
[...]
Nel caso di specie, contratto e capitolato tecnico prevedono sin dalla fase di gara il sistema dei test comparativi, delle soglie di difformità e dell’eventuale affidamento al secondo in caso di collaudo negativo, sicché il relativo meccanismo non risulta elusivo delle regole di aggiudicazione ma applicazione programmata delle previsioni del Codice; ciò è conforme all’orientamento che impone che ogni fase valutativa ulteriore (come test tecnico‑funzionali o verifiche di conformità iniziali) sia ancorata alla lex specialis, non introduca criteri nuovi rispetto a quelli di gara e non alteri ex post i presupposti di aggiudicazione (Consiglio di Stato, Sezione V, 14 aprile 2025, n. 3191). Inoltre, è stato ritenuto legittimo subordinare la stabilizzazione dell’affidamento o l’effettiva esecuzione a verifiche e adempimenti successivi (anche in termini di requisiti o conformità tecnica), purché ciò avvenga in conformità al Codice – in particolare agli artt. 86 ss. e 32, 33, 102 d.lgs. 50/2016 – e senza introdurre condizioni discriminatorie o non previste dalla documentazione di gara (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 dicembre 2023, n. 897). Deve pertanto ritenersi che la clausola in esame operi, entro tali limiti, come combinazione tra una condizione sospensiva di piena efficacia operativa – poiché l’avvio delle attività è subordinato al collaudo positivo – e una causa di risoluzione espressamente convenuta, entrambe compatibili con le ipotesi di risoluzione per inadempimento e con la struttura dell’appalto pubblico come disciplinato dal d.lgs. 50/2016."
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