ERRATA REVOCA AGGIUDICAZIONE POST CONSEGNA IN VIA D'URGENZA - OE HA DIRITTO AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONIE ESEGUITE
"Qualora intervenga la c.d. esecuzione anticipata dello stipulando contratto [...] si instaura un rapporto contrattuale traente titolo nell’esito della fase selettiva e prefigurante [...] una fase propriamente esecutiva, le cui vicende si strutturano in termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali [...]. Le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito dell’avvio anticipato della fornitura, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto destinate a restare definitivamente suggellate nel contratto, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività". Pertanto, "diverrebbe intensamente irrazionale un’interpretazione che, facendo leva sul registro letterale dell’art. 32, comma 8 D.lgs. cit. [50/2016], limitasse il diritto dell’aggiudicatario, anche in caso di piena esecuzione del rapporto (proprio su richiesta della stazione appaltante), al rimborso delle spese sostenute, dovendo ritenersi [...] che la norma non intende affatto disconoscere il diritto dell’aggiudicatario al corrispettivo delle prestazioni erogate".
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

