COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: Organo con funzioni di prevenzione delle controversie o di rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche, la cui costituzione è obbligatoria per i lavori di importo superiore alla soglia europea. (Riferimento: Art. 215, comma 1)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DETERMINAZIONI: Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico che, con il consenso delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale, ovvero di una decisione arbitrale. (Riferimento: Art. 215, comma 2)
DETERMINAZIONI: Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico che, con il consenso delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale, ovvero di una decisione arbitrale. (Riferimento: Art. 215, comma 2)