Giurisprudenza e Prassi

DOMANDE RISARCITORIE FONDATE SULL'AFFIDAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DELL'AGGIUDICAZIONE: GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

TRIBUNALE DI FIRENZE SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la domanda di risarcimento del danno per lesione dell’affidamento incolpevole nel rilascio di un provvedimento di aggiudicazione poi annullato è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trovando la sua "ragion d’essere" nell’esercizio del potere pubblico. Le riserve già esaminate dal Collegio Tecnico Consultivo, le cui determinazioni abbiano assunto natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c., non possono essere riproposte dinanzi al Giudice Ordinario, risultando il giudizio sul punto improponibile per intervenuta rinuncia alla tutela giurisdizionale.

"È stato infatti precisato (Cass. SU 26080/2025) che:

[...]

g) [...] “l’azione di risarcimento del danno per lesione dell’incolpevole affidamento nel rilascio di un provvedimento annullato (o legittimamente negato) è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie indicate dall’art. 133 c.p.a.”.

[...]

Ora, l’art. 6 dL 76/2020 afferma che “le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse”."


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: Organo con funzioni di prevenzione delle controversie o di rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche, la cui costituzione è obbligatoria per i lavori di importo superiore alla soglia europea. (Riferimento: Art. 215, comma 1)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DETERMINAZIONI: Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico che, con il consenso delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale, ovvero di una decisione arbitrale. (Riferimento: Art. 215, comma 2)
DETERMINAZIONI: Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico che, con il consenso delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale, ovvero di una decisione arbitrale. (Riferimento: Art. 215, comma 2)