Giurisprudenza e Prassi

DANNI DA FERMO CANTIERE - ONERE PROBATORIO RICADE SULL'APPALTATORE

CORTE D'APPELLO DI TORINO SENTENZA 2025

In materia di risarcimento danni da anomalo andamento per fermo macchine e personale, la domanda dell'esecutore va rigettata laddove lo stesso non ottemperi all'ordine del Direttore dei Lavori di eseguire le prestazioni sulle aree libere e non impattate da procedimenti di variante. Sotto il profilo probatorio, il pregiudizio non può dirsi dimostrato ex art. 2697 c.c. mediante documenti generici non calati nella realtà del cantiere. Infatti, la sola fattura prodotta "non può costituire, di per sé sola, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (ex multis, Cass. n. 3293/2018)", ed è inidonea a dimostrare "la loro inequivoca riconducibilità al cantiere oggetto di causa". Parimenti, per il fermo manodopera, qualora "agli atti non vi è evidenza delle maestranze che effettivamente fossero impiegate [...] senza dare evidenza delle buste paga o del giornale dei lavori", difetta la prova del danno subito.

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